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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1945

Recante limitazione delle spese per i Consigli e le Commissioni inerenti al servizio per le antichità e le belle arti. (015U1945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1916 al: 24-4-1919
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla limitazione delle spese per i Consigli e le Commissioni inerenti al servizio per le antichità e le belle arti;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 60 e 61 della legge 27 giugno 1907, numero 386, sono abrogati. - Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, anziché composto di ventun consiglieri e sei supplenti, è costituito da ventuno consiglieri. Il Consiglio è ripartito in tre sezioni, ciascuna composta di sette membri; la prima per le antichità; la seconda per l'arte medioevale e moderna; la terza per l'arte contemporanea. I consiglieri delle due prime sezioni sono nominati tutti con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione. Dei consiglieri della sezione terza quattro sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, e tre sono eletti dagli artisti italiani con le norme determinate dal regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608, modificato con R. decreto 11 aprile 1915, n. 723, essendo scelti uno fra gli scultori, uno fra i pittori e uno fra gli architetti.