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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1950

Col quale, in caso di guerra, il personale della «Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra», chiamato in servizio viene considerato militare, ed è soggetto alla disciplina militare, ne sono riconosciuti i gradi e sono aggiunte alcune cariche. (015U1950)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 6 aprile 1922, n. 642 (in G.U. 27/05/1922, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1916 al: 15-12-2009
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Art. 1




ln caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli inscritti al personale della «Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra» chiamati in servizio, sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R.
marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. Marina.