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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1950

Col quale, in caso di guerra, il personale della «Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra», chiamato in servizio viene considerato militare, ed è soggetto alla disciplina militare, ne sono riconosciuti i gradi e sono aggiunte alcune cariche. (015U1950)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 6 aprile 1922, n. 642 (in G.U. 27/05/1922, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1916
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della   detta   legge,
approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della   predetta   legge
approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626; 
 
  Viste le  leggi  di  ordinamento  del  R.  esercito,  testo  unico,
approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 525; 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sullo  stato  degli  impiegati
civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693; 
 
  Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate  alle  armi  dei
militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o  si
trovano in condizioni speciali, approvato con R.  decreto  13  aprile
1911, n. 374; 
 
  Visto il regolamento  di  disciplina  militare,  approvato  con  R.
decreto del 25 luglio 1907; 
 
  Visto lo statuto della «Associazione  dei  Cavalieri  italiani  del
Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra»; 
 
  Visto il regolamento pel tempo di guerra  della  «Associazione  dei
Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta pel  servizio
sanitario in guerra»; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri, segretari  di  Stato  per  gli  affari
della guerra e della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  ln  caso  di  guerra  o  di   mobilitazione   totale   o   parziale
dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al  detto  periodo,  gli
inscritti al personale della «Associazione dei Cavalieri italiani del
Sovrano militare Ordine di Malta pel servizio  sanitario  in  guerra»
chiamati in servizio, sono considerati militari e sono  soggetti,  in
ragione del grado cui a norma dei regolamenti si trovano  equiparati,
alla  disciplina  militare,  sia   nei   rapporti   tra   loro,   sia
reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R.
marina. 
 
  Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni  penali
sancite per i militari del R. esercito e della R. Marina.