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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1895

Riguardante l'istituzione, nella Tripolitania e nella Cirenaica, di Collegi di conciliatura per gli indigeni (015U1895)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1921)
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Testo in vigore dal:  2-2-1916 al: 28-12-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nella Tripolitania e nella Cirenaica il governatore può con suo decreto istituire, nei riguardi dei sudditi italiani e stranieri musulmani, collegi di conciliatura, per dirimere le controversie di valore non superiore alle L. 500, purché non abbiano per oggetto la proprietà e gli altri diritti su immobili e non siano devolute al cadì dal vigente ordinamento giudiziario della Libia.

Nello stesso decreto il governatore determina la circoscrizione territoriale di ciascun collegio di conciliatura.