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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1895

Riguardante l'istituzione, nella Tripolitania e nella Cirenaica, di Collegi di conciliatura per gli indigeni (015U1895)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1921)
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Testo in vigore dal: 2-2-1916
al: 28-12-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nella Tripolitania e nella Cirenaica il governatore  puo'  con  suo
decreto istituire, nei riguardi  dei  sudditi  italiani  e  stranieri
musulmani, collegi di conciliatura, per dirimere le  controversie  di
valore non superiore alle L. 500, purche' non abbiano per oggetto  la
proprieta' e gli altri diritti su immobili e non  siano  devolute  al
cadi' dal vigente ordinamento giudiziario della Libia. 
 
  Nello stesso decreto il  governatore  determina  la  circoscrizione
territoriale di ciascun collegio di conciliatura.