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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1901

Relativo ai trasporti di persone e di cose in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915. (015U1901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1916 al: 15-12-2009
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Art. 1




A cominciare dal 1° gennaio 1916 saranno applicate sulle ferrovie dello Stato le seguenti agevolezze di tariffa:

a) la tariffa militare (comprendente la tassa di bollo) pei viaggi delle persone che, per conto di Comitati di soccorso, si recano nei luoghi danneggiati dal terremoto per portare soccorsi, o ne fanno ritorno, e pel trasporto del loro bagaglio fino a 50 chilogrammi;

b) la riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa competente, salvo il prezzo minimo per tonnellata-chilometro di centesimi cinque per la grande velocità e di centesimi due e mezzo per la piccola, pei trasporti di materiali da costruzione, attrezzi, viveri, indumenti, suppellettili, ecc., che da enti, Comitati e privati vengano elargiti ai superstiti;

c) la gratuità pei trasporti relativi ai contratti che dall'Amministrazione dei lavori pubblici fossero stati stipulati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto e fino ad esaurimento dei contratti stessi, ma non oltre il limite di cui al seguente art. 4;

d) la riduzione prevista dalla concessione speciale XI (X dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n, 562), senza vincolo di quantitativo minimo, pei viaggi degli operai dipendenti da imprese accollatarie di lavori, e la tariffa militare (col bollo) per il trasporto del loro bagaglio fino a 50 chilogrammi.