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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1915, n. 1901

Relativo ai trasporti di persone e di cose in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915. (015U1901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-2-1916
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto Reale 21 gennaio 1915,  n.  39,  convertito  nella
legge 1° aprile 1915, n. 476, concernente facilitazioni nei trasporti
di persone e di cose occasionati dal terremoto del 13 gennaio 1915; 
 
  Visto che in applicazione al disposto dell'art. 6  del  R.  decreto
sopracitato le facilitazioni di trasporto di cui agli articoli 1,  2,
3 del decreto stesso sono state limitate a tutto il 31 dicembre 1915; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per  l'interno,  pei
lavori pubblici e pel tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A cominciare dal 1° gennaio 1916 saranno applicate  sulle  ferrovie
dello Stato le seguenti agevolezze di tariffa: 
 
    a) la tariffa militare  (comprendente  la  tassa  di  bollo)  pei
viaggi delle persone che, per  conto  di  Comitati  di  soccorso,  si
recano nei luoghi danneggiati dal terremoto per portare  soccorsi,  o
ne fanno ritorno, e  pel  trasporto  del  loro  bagaglio  fino  a  50
chilogrammi; 
 
    b) la riduzione del 50 % sui  prezzi  della  tariffa  competente,
salvo il prezzo minimo per tonnellata-chilometro di centesimi  cinque
per la grande velocita' e di centesimi due e mezzo  per  la  piccola,
pei  trasporti  di  materiali  da  costruzione,   attrezzi,   viveri,
indumenti, suppellettili, ecc.,  che  da  enti,  Comitati  e  privati
vengano elargiti ai superstiti; 
 
    c)  la  gratuita'  pei  trasporti  relativi  ai   contratti   che
dall'Amministrazione dei  lavori  pubblici  fossero  stati  stipulati
anteriormente alla pubblicazione  del  presente  decreto  e  fino  ad
esaurimento dei contratti stessi, ma non oltre il limite  di  cui  al
seguente art. 4; 
 
    d)  la  riduzione  prevista  dalla  concessione  speciale  XI  (X
dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n, 562), senza vincolo  di
quantitativo minimo, pei viaggi degli operai  dipendenti  da  imprese
accollatarie di lavori, e la tariffa  militare  (col  bollo)  per  il
trasporto del loro bagaglio fino a 50 chilogrammi.