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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1915, n. 1625

Col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato (015U1625)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1915
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774 (in G.U. 27/12/1915, n.314).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-12-1915 al: 3-11-1916
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915. n. 671;
Ritenuta la necessità di adottare economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato, e di introdurre le conseguenti variazioni nei rispettivi bilanci;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1916, e fino a nuova disposizione, presso ciascuna Amministrazione dello Stato, sia civile, compresa quella delle ferrovie, sia militare, saranno applicate le norme seguenti:

a) sono sospese le nomine di nuovi impiegati ed agenti anche se provenienti da personale già assunto straordinariamente, e sono pure sospesi i concorsi per nuove nomine;

b) sono sospesi i concorsi per promozioni, e sono pure sospese le promozioni mediante esame di idoneità e quelle mediante esame di concorso per merito distinto;

c) i posti di ruolo che si renderanno vacanti, fermo il disposto della precedente lettera a), potranno essere coperti, ma il godimento dello stipendio inerente ai posti medesimi decorrerà soltanto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compiono sei mesi dalla vacanza, e nel frattempo l'impiegato promosso continuerà a godere lo stipendio del posto precedentemente occupato;

d) gli aumenti periodici nelle retribuzioni spettanti agli impiegati o agenti a regime di ruolo aperto, e ogni altro aumento periodico (per sessenni, quinquenni o altrimenti) saranno conferiti con ritardo di sei mesi dalla scadenza stabilita dalle disposizioni vigenti. La sospensione però del godimento dell'assegno non interrompe la decorrenza del termine per gli ulteriori aumenti;

e) gli aumenti di stipendio anticipati, a titolo di premio o di merito, agli impiegati o agenti a regime di ruolo aperto, avranno effetto con ritardo di sei mesi dal giorno dell'avvenuta concessione.

Il periodo di sospensione di cui alle lettere c), d), e) sarà di 3 mesi soltanto per gli impiegati ed agenti con stipendio non superiore a L. 1800.

La disposizione di cui alla lettera a) non è applicabile al personale di fatica necessario per i servizi delle ferrovie delle Stato.

La sospensione di cui alla lettera b) avrà effetto fino a nuova disposizione e non oltre la durata della guerra.