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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1915, n. 1625

Col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato (015U1625)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1915
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 21 dicembre 1915, n. 1774 (in G.U. 27/12/1915, n.314).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-12-1915
al: 3-11-1916
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915. n. 671; 
 
  Ritenuta la necessita' di adottare economie nelle spese delle varie
Amministrazioni  dello  Stato,  e  di   introdurre   le   conseguenti
variazioni nei rispettivi bilanci; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° gennaio  1916,  e  fino  a  nuova  disposizione,
presso ciascuna Amministrazione dello  Stato,  sia  civile,  compresa
quella delle ferrovie,  sia  militare,  saranno  applicate  le  norme
seguenti: 
 
    a) sono sospese le nomine di nuovi impiegati ed agenti  anche  se
provenienti da personale gia' assunto straordinariamente, e sono pure
sospesi i concorsi per nuove nomine; 
 
    b) sono sospesi i concorsi per promozioni, e sono pure sospese le
promozioni mediante esame di idoneita' e  quelle  mediante  esame  di
concorso per merito distinto; 
 
    c) i posti di ruolo che si renderanno vacanti, fermo il  disposto
della precedente lettera a), potranno essere coperti, ma il godimento
dello stipendio inerente ai posti medesimi decorrera' soltanto dal 1°
giorno del mese successivo a quello in cui si compiono sei mesi dalla
vacanza, e nel frattempo l'impiegato promosso continuera' a godere lo
stipendio del posto precedentemente occupato; 
 
    d)  gli  aumenti  periodici  nelle  retribuzioni  spettanti  agli
impiegati o agenti a regime di ruolo aperto,  e  ogni  altro  aumento
periodico (per sessenni, quinquenni o altrimenti)  saranno  conferiti
con ritardo di sei mesi dalla scadenza stabilita  dalle  disposizioni
vigenti.  La  sospensione  pero'  del  godimento   dell'assegno   non
interrompe la decorrenza del termine per gli ulteriori aumenti; 
 
    e) gli aumenti di stipendio anticipati, a titolo di premio  o  di
merito, agli impiegati o agenti a regime  di  ruolo  aperto,  avranno
effetto con ritardo di sei mesi dal giorno dell'avvenuta concessione. 
 
  Il periodo di sospensione di cui alle lettere c), d), e) sara' di 3
mesi soltanto per gli impiegati ed agenti con stipendio non superiore
a L. 1800. 
 
  La disposizione di cui  alla  lettera  a)  non  e'  applicabile  al
personale di fatica necessario per i  servizi  delle  ferrovie  delle
Stato. 
 
  La sospensione di cui alla lettera b) avra' effetto  fino  a  nuova
disposizione e non oltre la durata della guerra.