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REGIO DECRETO 31 dicembre 1914, n. 1465

Da convertirsi in legge, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, che autorizza l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alte Provincie ed ai Comuni mutui per procurare lavoro ai disoccupati. (014U1465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1915 al: 19-7-1917
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alle Provincie ed ai Comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavoro ai disoccupati;
Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini nel decreto stesso indicati per dar tempo alle Provincie ed ai Comuni di provvedere al regolare allestimento degli atti relativi ai predetti mutui e di iniziare i lavori anche a primavera nell'interesse delle classi lavoratrici;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine prefisso dall'art. 3 del Nostro decreto 22 settembre 1914, n. 1028, alle Provincie ed ai Comuni per deliberare l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è prorogato fino a tutto il 28 febbraio 1915. Il termine entro il quale, giusta il successivo art. 6, le Provincie ed i Comuni debbono avere iniziato i lavori, sotto pena di decadenza dalla concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, è prorogato a tutto il 30 giugno 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Carcano - Ciuffelli.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.