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REGIO DECRETO 31 dicembre 1914, n. 1465

Da convertirsi in legge, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, che autorizza l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alte Provincie ed ai Comuni mutui per procurare lavoro ai disoccupati. (014U1465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-2-1915
al: 19-7-1917
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto in data 22 settembre  1914,  n.  1028,  col
quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100
milioni alla Cassa depositi e  prestiti  per  metterla  in  grado  di
concedere alle Provincie ed ai  Comuni  mutui  a  saggio  di  favore,
destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da  effettuarsi
con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente  di  procurare
lavoro ai disoccupati; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di prorogare i termini nel  decreto  stesso
indicati per dar tempo alle Provincie ed ai Comuni di  provvedere  al
regolare allestimento degli atti relativi  ai  predetti  mutui  e  di
iniziare i lavori  anche  a  primavera  nell'interesse  delle  classi
lavoratrici; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto col  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per
l'interno, presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  col  Nostro
ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine prefisso dall'art. 3 del  Nostro  decreto  22  settembre
1914,  n.  1028,  alle  Provincie  ed  ai   Comuni   per   deliberare
l'esecuzione delle opere pubbliche di  cui  all'art.  2  del  decreto
medesimo, e' prorogato fino a tutto il 28 febbraio 1915.  Il  termine
entro il quale, giusta il successivo art. 6, le Provincie ed i Comuni
debbono avere iniziato  i  lavori,  sotto  pena  di  decadenza  dalla
concessione dei  mutui  per  la  esecuzione  dei  lavori  stessi,  e'
prorogato a tutto il 30 giugno 1915. 
 
  Il presente decreto sara' presentato al  Parlamento  nazionale  per
essere convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                      Salandra - Carcano - Ciuffelli. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.