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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1508

Col quale viene stabilita l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali. (013U1508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegali civili trasferiti da una in altra sede permanente;
Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito, modificato dal R. decreto 31 ottobre 1912, n. 1270;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito riguarda il rimborso delle spese di trasporto delle persone e della mobilia, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 18 per gli ufficiali traslocati da un corpo ad un altro in seguito a loro domanda.