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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1508

Col quale viene stabilita l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali. (013U1508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R.  esercito,
testo unico, approvato con R. decreto  14  luglio  1898,  n.  380,  e
successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile  1907,  n.  201,  che  stabilisce  le
indennita' eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 3450, sul compenso  dovuto
agli impiegali civili trasferiti da una in altra sede permanente; 
 
  Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n.  428,  recante  disposizioni
relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennita'; 
 
  Visto il R. decreto 18 febbraio 1909, n.  129,  che  stabilisce  la
indennita' di tramutamento per le famiglie  degli  ufficiali  del  R.
esercito, modificato dal R. decreto 31 ottobre 1912, n. 1270; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto  col  ministro  del  tesoro,  ed  in
conformita' del Nostro decreto 28 dicembre 1913; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La indennita' di tramutamento per le famiglie degli  ufficiali  del
R. esercito riguarda il  rimborso  delle  spese  di  trasporto  delle
persone e della mobilia, salvo  quanto  e'  disposto  nel  successivo
articolo 18 per gli ufficiali traslocati da un corpo ad un  altro  in
seguito a loro domanda.