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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1507

Determinazione del numero dei capi d'Istituto e degli insegnanti ordinari e straordinari in talune scuole e ginnasi. (013U1507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-2-1914 al: 9-2-2011
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Art. 1


N. 1507

Regio Decreto 28 dicembre 1913, col quale sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro, in conformità dell'articolo 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e della legge 21 luglio 1911, n. 861, è stabilito come segue il numero dei capi d'Istituto e degli insegnanti ordinari e straordinari nelle scuole normali e complementari e nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati:

Scuole normali e complementari:

capi d'Istituto effettivi n. 83;

insegnanti del 2° ordine di ruoli n. 833;

insegnanti del 1° ordine di ruoli n. 748;

insegnanti del 3° ordine di ruoli n. 344.

Scuole complementari autonome:

capi d'Istituto effettivi n. 3;

insegnanti del 1° ordine di ruoli n. 11.

Corsi magistrali:

insegnanti del 2° ordine di ruoli n. 11.