stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1507

Determinazione del numero dei capi d'Istituto e degli insegnanti ordinari e straordinari in talune scuole e ginnasi. (013U1507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 21-2-1914
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                               N. 1507 
 
  Regio Decreto 28  dicembre  1913,  col  quale  sulla  proposta  del
Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro,
in conformita' dell'articolo 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142,  e
della legge 21 luglio 1911, n. 861, e' stabilito come segue il numero
dei capi d'Istituto e degli insegnanti ordinari e straordinari  nelle
scuole normali e complementari e  nei  corsi  magistrali  annessi  ai
ginnasi isolati: 
 
                   Scuole normali e complementari: 
 
    capi d'Istituto effettivi n. 83; 
 
    insegnanti del 2° ordine di ruoli n. 833; 
 
    insegnanti del 1° ordine di ruoli n. 748; 
 
    insegnanti del 3° ordine di ruoli n. 344. 
 
                   Scuole complementari autonome: 
 
    capi d'Istituto effettivi n. 3; 
 
    insegnanti del 1° ordine di ruoli n. 11. 
 
                          Corsi magistrali: 
 
    insegnanti del 2° ordine di ruoli n. 11.