stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1498

Col quale vengono stabilite le norme per gli esami di volontario-aiutante nelle dogane. (013U1498)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-2-1914 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il ruolo organico del personale delle dogane portato dalla tabella A annessa alla legge del 5 giugno 1913, n. 541;
Visto l'art. 3 della predetta legge, con il quale è disposto che siano stabilite con decreto Reale le norme per le ammissioni del personale compreso nella detta tabella;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I posti di volontario-aiutante sono conferiti:

a) per un quarto mediante esame di concorso fra i sott'ufficiali della R. guardia di finanza, presenti al corpo, aventi non mono di 10 e non più di venti anni di servizio, i quali siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta;

b) per un quarto agli applicati e disegnatori del ruolo ordinario del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e ai disegnatori computisti del ruolo aggiunto del personale medesimo, di età non superiore ai quarantacinque anni, i quali in seguito ad un esperimento, le cui modalità saranno stabilite col decreto che indice il concorso, siano riconosciuti idonei alle funzioni di volontario-aiutante;

c) per due quarti mediante esame di concorso fra tutti i cittadini del Regno, che non abbiano superate i venticinque anni di età e siano provveduti dì licenza tecnica o ginnasiale.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare la domanda ed i documenti prescritti nel termine fissato nel decreto che bandisce il concorso e che non potrà essere minore di trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del decreto stesso.