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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1498

Col quale vengono stabilite le norme per gli esami di volontario-aiutante nelle dogane. (013U1498)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-2-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il ruolo organico del personale delle  dogane  portato  dalla
tabella A annessa alla legge del 5 giugno 1913, n. 541; 
 
  Visto l'art. 3 della predetta legge, con il quale e'  disposto  che
siano stabilite con decreto Reale le  norme  per  le  ammissioni  del
personale compreso nella detta tabella; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I posti di volontario-aiutante sono conferiti: 
 
    a) per un quarto mediante esame di concorso fra i  sott'ufficiali
della R. guardia di finanza, presenti al corpo, aventi non mono di 10
e non piu' di venti anni di  servizio,  i  quali  siano  riconosciuti
fisicamente idonei e di buona condotta; 
 
    b) per un quarto agli applicati e disegnatori del ruolo ordinario
del personale del catasto e dei servizi  tecnici  di  finanza,  e  ai
disegnatori computisti del ruolo aggiunto del personale medesimo,  di
eta' non superiore ai quarantacinque anni, i quali in seguito  ad  un
esperimento, le cui  modalita'  saranno  stabilite  col  decreto  che
indice il  concorso,  siano  riconosciuti  idonei  alle  funzioni  di
volontario-aiutante; 
 
    c) per  due  quarti  mediante  esame  di  concorso  fra  tutti  i
cittadini del Regno, che non abbiano superate i venticinque  anni  di
eta' e siano provveduti di' licenza tecnica o ginnasiale. 
 
  Tutti gli aspiranti dovranno presentare la domanda ed  i  documenti
prescritti nel termine fissato nel decreto che bandisce il concorso e
che non potra' essere minore di trenta giorni decorrenti  dalla  data
della pubblicazione del decreto stesso.