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REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1913, n. 1453

Che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e gli applica il titolo di: «Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee». (013U1453)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1914
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-2-1914 al: 11-4-1973
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 12 luglio 1912, n. 788, e 19 giugno 1913, n. 670, con le quali è data facoltà al Nostro Governo di disciplinare entro sei mesi dalla data della detta legge 19 giugno 1913, la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee;
Sentito il Consiglio superiore del commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito testo di disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee che, firmato d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, assume il titolo di «Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee».