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REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1913, n. 1453

Che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e gli applica il titolo di: «Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee». (013U1453)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1914
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-2-1914
al: 11-4-1973
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
  per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 12 luglio 1912, n. 788, e 19 giugno  1913,  n.  670,
con le quali e' data facolta' al Nostro Governo di disciplinare entro
sei mesi dalla data della detta legge  19  giugno  1913,  la  materia
delle importazioni ed esportazioni temporanee; 
  Sentito il Consiglio superiore del commercio; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito testo di disposizioni  sulle  importazioni  ed
esportazioni temporanee che, firmato d'ordine  Nostro,  dal  ministro
segretario di Stato per le finanze, assume il titolo di «Legge  sulle
importazioni ed esportazioni temporanee».