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LEGGE 19 giugno 1913, n. 641

Riguardante l'Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (013U0641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1912 al: 19-9-1918
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Art. 1



Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituita un'opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

L'opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:

1° al pagamento di un'indennità di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, od alla vedova ed ai discendenti, se la morte dell'agente avviene in attività di servizio;

2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di età:

a) gli orfani di agenti morti per cause di servizio;

b) gli orfani di agenti morti in attività di servizio per altre cause, purché appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;

c) un numero limitato, da determinarsi annualmente, nei limiti della disponibilità, dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, di orfani di pensionati;

3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) alle madri vedove a carico di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, che abbiano appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni e purché l'inscrizione documentata della madre a carico dell'agente sia avvenuta almeno due anni prima della morte o dell'esonero dal servizio;

b) alle vedove di agenti morti in attività di servizio, le quali non abbiano diritto a pensione per avere l'agente contratto matrimonio al 50° anno di età od oltre;

c) alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in attività di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di età, se provviste di assegno annuo temporaneo sul fondo pensioni, od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione del certificato di stato libro, moralità e buona condotta;

d) ai figli inabili al lavoro per difetti fisici o mentali, orfani di madre alla morte dell'agente (in attività di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di età, se provvisti di assegno temporaneo, od il 18°, in caso contrario, e sempre che la loro inabilità sia constatata da una Commissione medica inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria;

e) ad un limitato numero da determinarsi annualmente nei limiti della disponibilità, dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato di figlie nubili e di figli inabili al lavoro, trovartisi nelle condizioni di cui ai punti c) e d), rimasti orfani di madre dopo la morte del padre, e di altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Non hanno diritto all'indennità di buonuscita ed all'assegno di cui al punto terzo le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Non hanno diritto all'assegno di cui al punto terzo, le vedove, le madri e gli orfani degli agenti dimissionari o destituiti.