stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 giugno 1913, n. 641

Riguardante l'Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (013U0641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-1912
al: 19-9-1918
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato  e'  costituita
un'opera alla quale sono inscritti tutti gli  agenti  stabili  ed  in
prova. 
 
  L'opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti: 
 
    1° al  pagamento  di  un'indennita'  di  buonuscita  agli  agenti
stabili all'atto del loro esonero dal servizio, od alla vedova ed  ai
discendenti,  se  la  morte  dell'agente  avviene  in  attivita'   di
servizio; 
 
    2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino  al  18°
anno di eta': 
 
    a) gli orfani di agenti morti per cause di servizio; 
 
    b) gli orfani di agenti morti in attivita' di servizio per  altre
cause, purche' appartenenti al personale di ruolo  da  almeno  cinque
anni; 
 
    c) un numero limitato, da determinarsi  annualmente,  nei  limiti
della disponibilita', dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie
dello Stato, di orfani di pensionati; 
 
    3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio: 
 
    a) alle madri vedove a carico di agenti  morti  in  attivita'  di
servizio o dopo l'esonero, che abbiano appartenuto  al  personale  di
ruolo almeno per 10 anni e purche'  l'inscrizione  documentata  della
madre a carico dell'agente sia avvenuta almeno due anni  prima  della
morte o dell'esonero dal servizio; 
 
    b) alle vedove di agenti morti in attivita' di servizio, le quali
non  abbiano  diritto  a  pensione  per  avere   l'agente   contratto
matrimonio al 50° anno di eta' od oltre; 
 
    c) alle figlie nubili, orfane di madre alla morte dell'agente (in
attivita' di servizio od esonerato), quando abbiano compiuto  il  21°
anno di eta', se provviste di  assegno  annuo  temporaneo  sul  fondo
pensioni, od il 18° anno in caso contrario, dietro presentazione  del
certificato di stato libro, moralita' e buona condotta; 
 
    d) ai figli inabili al  lavoro  per  difetti  fisici  o  mentali,
orfani di madre alla morte dell'agente (in attivita' di  servizio  od
esonerato), quando abbiano compiuto il 21° anno di eta', se provvisti
di assegno temporaneo, od il 18°, in caso contrario, e sempre che  la
loro  inabilita'   sia   constatata   da   una   Commissione   medica
inappellabile composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria; 
 
    e) ad un limitato numero da determinarsi annualmente  nei  limiti
della disponibilita', dal Consiglio d'amministrazione delle  ferrovie
dello Stato di figlie nubili e di figli inabili al lavoro, trovartisi
nelle condizioni di cui ai punti c) e d),  rimasti  orfani  di  madre
dopo la morte del padre, e di altri congiunti bisognosi che  erano  a
carico dell'agente. 
 
  Non hanno diritto all'indennita' di buonuscita  ed  all'assegno  di
cui al punto terzo le vedove degli agenti contro  le  quali  sussista
sentenza di separazione personale passata in giudicato e  pronunciata
per colpa della vedova o di entrambi i coniugi. 
 
  Non hanno diritto all'assegno di cui al punto terzo, le vedove,  le
madri e gli orfani degli agenti dimissionari o destituiti.