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REGIO DECRETO 22 dicembre 1912, n. 1417

Col quale viene concesso a L. 12 al quintale il sale sofisticato per la fabbricazione dell'ossido di ferro e per la depurazione dell'acqua a mezzo della «permutite». (012U1417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 45 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;
Sentito il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali;
Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È concesso al prezzo di eccezione di L. 12 al quintale il sale sofisticato:

A) per la fabbricazione dell'ossido di ferro (rossetto inglese);

B) per la depurazione dell'acqua a mezzo della «permutite».