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REGIO DECRETO 22 dicembre 1912, n. 1417

Col quale viene concesso a L. 12 al quintale il sale sofisticato per la fabbricazione dell'ossido di ferro e per la depurazione dell'acqua a mezzo della «permutite». (012U1417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, comma 1°, della legge 21 aprile 1862, n. 563; 
 
  Visto l'art. 21 della legge 2 aprile 1886, n. 3754; 
 
  Visto l'art. 45 del regolamento per l'esecuzione delle leggi  sulla
privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto
1901, n. 399; 
 
  Sentito il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali; 
 
  Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concesso al prezzo di eccezione di L. 12  al  quintale  il  sale
sofisticato: 
 
      A)  per  la  fabbricazione  dell'ossido  di   ferro   (rossetto
inglese); 
 
      B) per la depurazione dell'acqua a mezzo della «permutite».