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REGIO DECRETO 15 dicembre 1912, n. 1421

Col quale i compensi stabiliti a favore del personale della dogana di Peri con l'art. 4 del R. decreto 12 maggio 1912, n. 459 continueranno ad essere corrisposti fino al 30 giugno 1913 (012U1421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del Nostro decreto in data 12 maggio 1912, n. 459, col quale sono concessi al personale della dogana di Peri speciali compensi per disagiata residenza, fino al 31 dicembre 1912;
Ritenuto che a Peri tuttora sussistono le condizioni di disagio di residenza che promossero la concessione dei suddetti compensi;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli speciali compensi stabiliti a favore del personale della dogana di Peri con l'art. 4 del R. decreto del 12 maggio 1912, n. 459, continueranno ad essere corrisposti fino al 30 giugno 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.