stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 15 dicembre 1912, n. 1421

Col quale i compensi stabiliti a favore del personale della dogana di Peri con l'art. 4 del R. decreto 12 maggio 1912, n. 459 continueranno ad essere corrisposti fino al 30 giugno 1913 (012U1421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-2-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 del Nostro decreto in data 12 maggio 1912,  n.  459,
col quale sono concessi al personale della dogana  di  Peri  speciali
compensi per disagiata residenza, fino al 31 dicembre 1912; 
 
  Ritenuto che a Peri tuttora sussistono le condizioni di disagio  di
residenza che promossero la concessione dei suddetti compensi; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli speciali compensi stabiliti a favore del personale della dogana
di Peri con l'art. 4 del R. decreto  del  12  maggio  1912,  n.  459,
continueranno ad essere corrisposti fino al 30 giugno 1913. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                               Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.