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REGIO DECRETO 17 novembre 1912, n. 1396

Col quale viene approvata la convenzione suppletiva stipulata con i rappresentanti dei Consorzio per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e della Società anonima italiana di ferrovie e tramvie, per il completamento delle opere d'arte della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino e per la proroga del termine di ultimazione dei lavori (012U1396)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-2-1913 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 novembre 1906, n. 573, con cui vennero approvate e rese esecutorie la convenzione stipulata il 6 agosto 1906 per la concessione, al Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino con la sovvenzione governativa di L. 8000 a km. per 70 anni, e la convenzione suppletiva stipulata con il Consorzio medesimo il 1° ottobre 1906;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici 8 luglio 1908, n. 3374, con cui venne riconosciuta, d'accordo col Ministero del tesoro, la subconcessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino, fatta dal Consorzio concessionario alla «Società italiana di ferrovie e tramvie» mediante atto 23 luglio 1907, a rogito Soldi di Cremona;

Visto il Nostro decreto 12 febbraio 1911, n. 136, con cui venne approvato e reso esecutorio l'atto di transazione stipulato il 10 febbraio 1911 col Consorzio e con la Società anzidetti, per la riduzione dell'offerta volontaria fatta dal Consorzio stesso a favore della ferrovia in parola, da valere nella sola ipotesi del riscatto e sotto l'esplicita rinunzia, da parte del Consorzio e della Società, a qualsiasi pretesa verso l'Amministrazione dello Stato per effetto delle modificazioni al progetto e conseguenti maggiori spese;

Ritenuto che, giusta l'art. 2-bis della citata convenzione 6 agosto 1906, il concessionario, pur costruendo la linea a semplice binario, era tenuto ad eseguire le fondazioni delle opere d'arte minori con dimensioni adatte per poter costruire a suo tempo la parte necessaria per l'insediamento del doppio binario, e le opere d'arte maggiori, sino all'imposta degli archi od al piano di posa delle travate, delle dimensioni adatte per poter completare le opere stesse a due binari;

Che, con istanza 3 ottobre 1910, la Società subconcessionaria domandò di essere autorizzata a completare senz'altro a doppio binario tutte le opere d'arte della linea;

Che, con altre istanze in data 16 maggio e 30 luglio 1910, la, Società medesima domandò una proroga di 18 mesi all'ultimazione dei lavori;

Che l'accoglimento di tali domande implica una modificazione di taluni patti della concessione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 17 ottobre 1912 fra i predetti Nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro e i legali rappresentanti del Consorzio per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e della Società anonima italiana di ferrovie e tramvie, a modificazione delle convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, per il completamento a doppio binario di tutte le opere d'arte della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino e per la proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Sacchi - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.