stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 dicembre 1912, n. 1387

Portante aggiunta all'articolo 2 del R. decreto 18 settembre 1911, n. 1053, riguardo al conferimento della carica di capo di stato maggiore delle squadre navali. (012U1387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-11-1912 al: 22-9-1914
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto i RR. decreti 18 settembre 1911, n. 1053, e 2 maggio 1912, n. 439;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1911, n. 1053, è aggiunto il seguente capoverso:

«La carica di capo di stato maggiore di una delle due squadre può essere affidata ad un contrammiraglio, il quale assumerà allora il comando della 1ª divisione della squadra alla quale è addetto».

Tale disposizione avrà vigore dal 21 novembre 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Leonardi - Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.