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REGIO DECRETO 22 dicembre 1912, n. 1387

Portante aggiunta all'articolo 2 del R. decreto 18 settembre 1911, n. 1053, riguardo al conferimento della carica di capo di stato maggiore delle squadre navali. (012U1387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-11-1912
al: 22-9-1914
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto i RR. decreti 18 settembre 1911, n. 1053, e 2 maggio 1912, n.
439; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1911, n. 1053,  e'  aggiunto
il seguente capoverso: 
 
  «La carica di capo di stato maggiore di una delle due squadre  puo'
essere affidata ad un contrammiraglio, il quale assumera'  allora  il
comando della 1ª divisione della squadra alla quale e' addetto». 
 
  Tale disposizione avra' vigore dal 21 novembre 1912. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                     Giolitti - Leonardi - Cattolica. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.