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LEGGE 19 dicembre 1912, n. 1311

Portante modificazioni all'ordinamento giudiziario. (012U1311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1



I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Con decreto Reale sarà stabilita la ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti Reali, sentito il Consiglio superiore della magistratura, questa ripartizione potrà essere modificata.