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LEGGE 19 dicembre 1912, n. 1311

Portante modificazioni all'ordinamento giudiziario. (012U1311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-1-1913
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I gradi, le categorie, le classi, gli stipendi  ed  il  numero  dei
magistrati sono  determinati  dalla  tabella  annessa  alla  presente
legge. 
 
  Con decreto Reale sara' stabilita la  ripartizione  dei  magistrati
tra i vari uffici giudiziari. Con successivi decreti  Reali,  sentito
il Consiglio superiore della magistratura, questa ripartizione potra'
essere modificata.