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LEGGE 20 giugno 1912, n. 712

Che approva provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria. (012U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-8-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195; 7 luglio 1902, n. 333; 13 dicembre 1903, n. 474; 6 giugno 1907, n. 300; 5 aprile 1908, n. 126, e 10 novembre 1907, n. 844, è autorizzata la maggiore spesa:

a) di L. 25.000.000 per le opere di bonifica di 1ª categoria indicate nell'annessa tabella A;

b) di L. 4.500.000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano;

C) di L. 2.500.000 in aumento al fondo a disposizione per maggiori spese ed imprevisti, relative alle opere di sistemazione idraulica e di bonifiche della Sardegna.

La complessiva maggiore spesa di 32.000.000 di lire sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1916-917 entro i limiti dell'ammontare annuo di spesa straordinaria consolidata per ciascuno dei rispettivi gruppi di spesa e in ragione di annue L. 6.400.000.