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LEGGE 20 giugno 1912, n. 712

Che approva provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria. (012U0712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-8-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 22  marzo  1900,  n.
195; 7 luglio 1902, n. 333; 13 dicembre 1903, n. 474; 6 giugno  1907,
n. 300; 5 aprile 1908, n.  126,  e  10  novembre  1907,  n.  844,  e'
autorizzata la maggiore spesa: 
 
    a) di L. 25.000.000 per le opere  di  bonifica  di  1ª  categoria
indicate nell'annessa tabella A; 
 
    b)  di  L.  4.500.000  per  la  costruzione  di  strade  comunali
occorrenti al bonificamento dell'Agro romano; 
 
    C) di L.  2.500.000  in  aumento  al  fondo  a  disposizione  per
maggiori spese ed imprevisti, relative  alle  opere  di  sistemazione
idraulica e di bonifiche della Sardegna. 
 
  La complessiva maggiore spesa di 32.000.000 di lire sara' inscritta
nel bilancio del Ministero  dei  lavori  pubblici  per  gli  esercizi
finanziari dal 1912-913 al 1916-917  entro  i  limiti  dell'ammontare
annuo di spesa straordinaria consolidata per ciascuno dei  rispettivi
gruppi di spesa e in ragione di annue L. 6.400.000.