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LEGGE 23 giugno 1912, n. 645

Che autorizza il Governo del Re a provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative. (012U0645)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A partire dall'esercizio 1912-913 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che, giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sarà stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge, promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco - Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.