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LEGGE 23 giugno 1912, n. 645

Che autorizza il Governo del Re a provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative. (012U0645)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-7-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A  partire  dall'esercizio  1912-913  il  numero  degli  insegnanti
straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che,  giusta
l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere  annualmente
fissato con la legge del bilancio della  pubblica  istruzione,  sara'
stabilito mediante decreto Reale, secondo  le  norme  prescritte  dal
predetto articolo di legge,  promosso  dal  ministro  della  pubblica
istruzione di concerto con quello del tesoro. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Tedesco - Credaro. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.