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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1484

Da convertirsi in legge, concernente il concorso governativo, previsto con l'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, da corrispondersi ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna per l'anno 1912. (011U1484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-2-1912 al: 25-6-1912
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta dei Nostri ministri dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, del tesoro e delle finanze;
Ritenuta la necessità di prorogare la concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia, e della Sardegna per l'anno 1912;
Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto Reale, salvo la presentazione al Parlamento alla sua convocazione, attesa l'imminente apertura del nuovo esercizio;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il concorso governativo previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1912, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442, e dalla legge 30 dicembre 1910, n. 901.

Per i comuni delle Calabrie e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con successivo Nostro decreto, a proposizione del ministro del tesoro, sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del ministero delle finanze.