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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1484

Da convertirsi in legge, concernente il concorso governativo, previsto con l'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, da corrispondersi ai comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna per l'anno 1912. (011U1484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-2-1912
al: 25-6-1912
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri  dell'interno,  presidente  del
Consiglio dei ministri, del tesoro e delle finanze; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare  la  concessione  del  concorso
governativo  a  pareggio  dei  bilanci  dei  comuni  del  Mezzogiorno
continentale, della Sicilia, e della Sardegna per l'anno 1912; 
 
  Ritenuta l'urgenza  di  provvedere  con  decreto  Reale,  salvo  la
presentazione al Parlamento alla sua convocazione, attesa l'imminente
apertura del nuovo esercizio; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il concorso governativo previsto con l'art. 5 della legge 24  marzo
1907,  n.  116,  sara'  corrisposto   ai   comuni   del   Mezzogiorno
continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per  l'anno  1912,
limitatamente alla meta' del suo ammontare, in conformita' di  quanto
e' disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n.  442,  e  dalla
legge 30 dicembre 1910, n. 901. 
 
  Per i comuni delle Calabrie  e  della  Basilicata  sara',  inoltre,
osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538. 
 
  Con successivo Nostro decreto,  a  proposizione  del  ministro  del
tesoro, sara' provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa
nel bilancio del ministero delle finanze.