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REGIO DECRETO 31 dicembre 1911, n. 1483

Che approva la convenzione pel riscatto della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia. (011U1483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 16 ottobre 1859, n. 3726, col quale venne approvata la concessione, a favore del prof. Angelo Vegni e Compagnia, della strada ferrata da Torreberretti al Gravellone presso Pavia, sotto la osservanza delle condizioni espresse nel capitolato 19 giugno 1858, annesso al decreto medesimo;
Veduto l'art. 2 di tale capitolato, con cui fu riservata ai concessionari la facoltà di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni loro attribuiti mediante la concessione suindicata, fermo l'adempimento di tutti gli obblighi ad essi incombenti come costruttori della ferrovia;
Veduto che di tale facoltà il prof. Angelo Vegni e compagnia avvalsero, sostituendo a loro, nei menzionati diritti e ragioni, la «Società anonima della strada ferrata da Torreberetti al Gravellone, presso Pavia» costituita con atto pubblico 23 luglio 1860, rogito Turvano;
Veduto il Nostro decreto 19 settembre 1860, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1860, registro 42, decreti amministrativi, foglio 199, col quale venne autorizzata la costituzione di tale Società e fu approvato il relativo statuto;
Ritenuto che, con l'art. 75 del suddetto capitolato di concessione, si stabilì che, dopo il periodo di trenta anni, il Governo potesse riscattare in qualunque tempo la concessione della strada ferrata, dandone però avviso ai concessionari almeno un anno prima;
Che, essendo stata la ferrovia aperta all'esercizio pubblica il 10 maggio 1862, col dì 11 maggio 1892 si maturò il termine dal quale il Governo poteva esercitare il diritto di riscatto della stessa;
Visti gli atti di diffida 22 e 29 dicembre 1904, mediante i quali il Governo dichiarò alla società che intendeva riscattare la ferrovia da Torreberretti al Gravellone, entrando nel pieno possesso di essa col 1° gennaio 1906;
Vista la legge 11 luglio 1909, n. 488 che, fra l'altro, approvò la diffida notificata; e dichiarò effettuato il riscatto della linea ferroviaria in parola, autorizzando il ministro del tesoro a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e 3 della legga 24 dicembre 1908 n. 731, per la provvista dei fondi necessari al pagamento del corrispettivo di riscatto, dei relativi interessi, e delle provvisionali da versare alla società concessionaria, fino a completa definizione delle controversie insorte relativamente al riscatto medesimo ed alla liquidazione dell'indennità, salvo conguaglio;
Viste le norme del capitolato di concessione, in base a cui deve calcolarsi il compenso di riscatto;
Riconosciuta la convenienza di procedere, insieme, alla determinazione del detto compenso ed a quella dei risultati del conto di conguaglio, pel periodo dal 1° gennaio 1906 al 30 giugno 1911;
Visto che, in relazione a tale criterio, con verbale 26-30 giugno 1911, fra delegati dell'amministrazione governativa e della Società anonima della strada ferrata da Torreberretti al Gravellone, presso Pavia, si concordò una convenzione, poscia stipulata il 28 ottobre 1911, per la liquidazione definitiva dello pratiche del riscatto di cui trattasi, nella quale venne fissata in L. 2.210.043,48 (due milioni duecentodiecimila e quarantatre e centesimi quarantotto) la somma netta che il Governo avrebbe pagato all'ex-concessionaria, con decorrenza dal 1° luglio 1911, a tacitazione di ogni suo credito nascente dalla concessione e dall'effettuato riscatto, e vennero altresì stabilite le norme pel pagamento degli interessi sulla detta somma;
Vista la copia autentica del verbale dell'assemblea, tenuta in Milano il 21 novembre 1911, dalla società anonima della strada ferrata da Torreberrretti al Gravellone, rogata dal notaio dott.
Gerolamo Serina, di Milano, dalla quale risulta che la convenzione stessa fu debitamente approvata dall'assemblea generale degli azionisti della società ex-concessionaria; ed è perciò ora definitivamente impegnativa per la società medesima;
Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata e resa esecutoria la convenzione 28 ottobre 1911, stipulata fra l'amministrazione governativa e la società anonima della strada ferrata da Torreberretti al Gravellone, presso Pavia, per il riscatto di tale linea ferroviaria, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1906, mediante il pagamento della somma di lire 2.210.043,48 (lire duemilioni duecentodiecimila e quarantatre e centesimi quarantotto) nonché dell'interesse 5 % lordo, dal 1° luglio 1911 alla data dell' ammissione del mandato a pagamento.