stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 dicembre 1911, n. 1483

Che approva la convenzione pel riscatto della ferrovia da Torreberretti al Gravellone presso Pavia. (011U1483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-2-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 16 ottobre 1859, n. 3726, col quale  venne
approvata  la  concessione,  a  favore  del  prof.  Angelo  Vegni   e
Compagnia, della strada ferrata da Torreberretti al Gravellone presso
Pavia, sotto la osservanza delle condizioni espresse  nel  capitolato
19 giugno 1858, annesso al decreto medesimo; 
 
  Veduto l'art. 2  di  tale  capitolato,  con  cui  fu  riservata  ai
concessionari la facolta' di cedere ad una societa' anonima i diritti
e le ragioni loro  attribuiti  mediante  la  concessione  suindicata,
fermo l'adempimento di tutti gli obblighi  ad  essi  incombenti  come
costruttori della ferrovia; 
 
  Veduto che di tale facolta'  il  prof.  Angelo  Vegni  e  compagnia
avvalsero, sostituendo a loro, nei menzionati diritti e  ragioni,  la
«Societa' anonima della strada ferrata da Torreberetti al Gravellone,
presso Pavia» costituita con atto pubblico  23  luglio  1860,  rogito
Turvano; 
 
  Veduto il Nostro decreto 19 settembre 1860, registrato  alla  Corte
dei conti il 28 settembre 1860, registro 42, decreti  amministrativi,
foglio 199, col quale  venne  autorizzata  la  costituzione  di  tale
Societa' e fu approvato il relativo statuto; 
 
  Ritenuto che, con l'art. 75 del suddetto capitolato di concessione,
si stabili' che, dopo il periodo di trenta anni, il  Governo  potesse
riscattare in qualunque tempo la concessione  della  strada  ferrata,
dandone pero' avviso ai concessionari almeno un anno prima; 
 
  Che, essendo stata la ferrovia aperta all'esercizio pubblica il  10
maggio 1862, col di' 11 maggio 1892 si maturo' il termine  dal  quale
il Governo poteva esercitare il diritto di riscatto della stessa; 
 
  Visti gli atti di diffida 22 e 29 dicembre 1904, mediante  i  quali
il Governo  dichiaro'  alla  societa'  che  intendeva  riscattare  la
ferrovia da Torreberretti al Gravellone, entrando nel pieno  possesso
di essa col 1° gennaio 1906; 
 
  Vista la legge 11 luglio 1909, n. 488 che, fra l'altro, approvo' la
diffida notificata; e dichiaro' effettuato il  riscatto  della  linea
ferroviaria in parola, autorizzando il ministro del tesoro a  valersi
dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906,  n.
638, e 3 della legga 24 dicembre 1908 n. 731, per  la  provvista  dei
fondi necessari al  pagamento  del  corrispettivo  di  riscatto,  dei
relativi interessi, e delle provvisionali da  versare  alla  societa'
concessionaria,  fino  a  completa  definizione  delle   controversie
insorte relativamente  al  riscatto  medesimo  ed  alla  liquidazione
dell'indennita', salvo conguaglio; 
 
  Viste le norme del capitolato di concessione, in base  a  cui  deve
calcolarsi il compenso di riscatto; 
 
  Riconosciuta   la   convenienza   di   procedere,   insieme,   alla
determinazione del detto compenso ed a quella dei risultati del conto
di conguaglio, pel periodo dal 1° gennaio 1906 al 30 giugno 1911; 
 
  Visto che, in relazione a tale criterio, con verbale  26-30  giugno
1911, fra delegati dell'amministrazione governativa e della  Societa'
anonima della strada ferrata da Torreberretti al  Gravellone,  presso
Pavia, si concordo' una convenzione, poscia stipulata il  28  ottobre
1911, per la liquidazione definitiva dello pratiche del  riscatto  di
cui trattasi, nella quale  venne  fissata  in  L.  2.210.043,48  (due
milioni duecentodiecimila e quarantatre e centesimi  quarantotto)  la
somma netta che il Governo avrebbe pagato all'ex-concessionaria,  con
decorrenza dal 1° luglio 1911, a  tacitazione  di  ogni  suo  credito
nascente dalla concessione  e  dall'effettuato  riscatto,  e  vennero
altresi' stabilite le norme pel pagamento degli interessi sulla detta
somma; 
 
  Vista la copia autentica  del  verbale  dell'assemblea,  tenuta  in
Milano il 21 novembre  1911,  dalla  societa'  anonima  della  strada
ferrata da Torreberrretti al  Gravellone,  rogata  dal  notaio  dott.
Gerolamo Serina, di Milano, dalla quale risulta  che  la  convenzione
stessa  fu  debitamente  approvata  dall'assemblea   generale   degli
azionisti  della  societa'  ex-concessionaria;  ed  e'  percio'   ora
definitivamente impegnativa per la societa' medesima; 
 
  Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori
pubblici e pel tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata e resa esecutoria  la  convenzione  28  ottobre  1911,
stipulata fra l'amministrazione governativa  e  la  societa'  anonima
della strada ferrata da Torreberretti al  Gravellone,  presso  Pavia,
per il riscatto di tale linea ferroviaria, con effetto retroattivo al
1°  gennaio  1906,  mediante  il  pagamento  della  somma   di   lire
2.210.043,48  (lire  duemilioni  duecentodiecimila  e  quarantatre  e
centesimi quarantotto) nonche'  dell'interesse  5  %  lordo,  dal  1°
luglio 1911 alla data dell' ammissione del mandato a pagamento.