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REGIO DECRETO 31 dicembre 1911, n. 1462

Col quale viene modificato l'art. 1° del regolamento che stabilisce le speciali condizioni richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri. (011U1462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 85, 91 del Codice per la marina mercantile;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice suindicato approvato con R. decreto 29 novembre 1879, n. 5166;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899, registrato alla Corte dei conti, col quale fu approvato il testo coordinato del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato della marina, dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1° del suindicato testo coordinato del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste per le navi addette al trasporto dei passeggieri, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Tutte le navi a vela, a vapore, o ad altro propulsore, nazionali ed estere, di stazza superiore alle 500 tonnellate lorde, che imbarchino più di 10 passeggieri, sono considerate addette al trasporto dei passeggieri e quindi soggette alle disposizioni particolari del presente regolamento.

Le navi di stazza non superiore alle 500 tonnellate lorde, sono considerate addette al trasporto di passeggieri, quando imbarchino più di un passeggiero per ogni 50 tonnellate di stazza lorda, e quindi soggette alle disposizioni particolari del presente regolamento.

Le precedenti disposizioni non si applicano ai piroscafi nazionali ed esteri addetti ai servizi postali sovvenzionati, i quali imbarchino passeggieri nei porti dello Stato per viaggi di lunga navigazione».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti - Leonardi-Cattolica - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.