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REGIO DECRETO 31 dicembre 1911, n. 1462

Col quale viene modificato l'art. 1° del regolamento che stabilisce le speciali condizioni richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri. (011U1462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 85, 91 del Codice per la marina mercantile; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice   suindicato
approvato con R. decreto 29 novembre 1879, n. 5166; 
 
  Visto il decreto ministeriale  18  gennaio  1899,  registrato  alla
Corte dei conti, col quale  fu  approvato  il  testo  coordinato  del
regolamento che stabilisce le  condizioni  speciali  richieste  nelle
navi addette al trasporto dei passeggieri; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  dei  Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  della
marina, dell'interno, degli affari esteri, di grazia  e  giustizia  e
dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 1° del  suindicato  testo  coordinato  del  regolamento  che
stabilisce le condizioni speciali richieste per le  navi  addette  al
trasporto dei passeggieri, e' abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  «Tutte le navi a vela, a vapore, o ad altro  propulsore,  nazionali
ed estere,  di  stazza  superiore  alle  500  tonnellate  lorde,  che
imbarchino piu'  di  10  passeggieri,  sono  considerate  addette  al
trasporto  dei  passeggieri  e  quindi  soggette  alle   disposizioni
particolari del presente regolamento. 
 
  Le navi di stazza non superiore alle  500  tonnellate  lorde,  sono
considerate addette al trasporto di  passeggieri,  quando  imbarchino
piu' di un passeggiero per ogni 50  tonnellate  di  stazza  lorda,  e
quindi  soggette   alle   disposizioni   particolari   del   presente
regolamento. 
 
  Le precedenti disposizioni non si applicano ai piroscafi  nazionali
ed  esteri  addetti  ai  servizi  postali  sovvenzionati,   i   quali
imbarchino passeggieri nei porti dello  Stato  per  viaggi  di  lunga
navigazione». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1911. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
Giolitti - Leonardi-Cattolica - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.