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REGIO DECRETO 23 novembre 1911, n. 1458

Che stabilisce il trattamento economico al personale della R. marina destinato ad equipaggiare i piroscafi mercantili requisiti dallo Stato. (011U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406 che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo;
Visto il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 168 che fissa gli assegni al personale della R. Marina in missione di servizio;
Tenuto conto che nelle attuali contingenze politico-militari si è reso necessario imbarcare eccezionalmente del personale della R. marina per equipaggiare i piroscafi mercantili requisiti per trasporto di truppe e di materiali, per costituire ospedali galleggianti e per compiere altre operazioni militari;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale della R. marina che è destinato ad equipaggiare in tutto o in parte navi mercantili impiegate a scopo militare o per ospedali galleggianti, ovvero comunque requisite per servizio dello Stato, sarà considerato a termini del paragrafo 4, art. 3 del R. decreto 16 maggio 1907, come imbarcato su Regie navi in armamento.