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REGIO DECRETO 23 novembre 1911, n. 1458

Che stabilisce il trattamento economico al personale della R. marina destinato ad equipaggiare i piroscafi mercantili requisiti dallo Stato. (011U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  R.  decreto  16  maggio  1907,  n.  406  che  approva  il
regolamento sugli assegni speciali di bordo; 
 
  Visto il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 168 che fissa gli  assegni
al personale della R. Marina in missione di servizio; 
 
  Tenuto conto che nelle attuali contingenze politico-militari si  e'
reso necessario imbarcare  eccezionalmente  del  personale  della  R.
marina  per  equipaggiare  i  piroscafi  mercantili   requisiti   per
trasporto  di  truppe  e  di  materiali,  per   costituire   ospedali
galleggianti e per compiere altre operazioni militari; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale della R. marina che e' destinato  ad  equipaggiare  in
tutto o in parte navi mercantili impiegate a  scopo  militare  o  per
ospedali galleggianti, ovvero comunque requisite per  servizio  dello
Stato, sara' considerato a termini del paragrafo 4,  art.  3  del  R.
decreto 16 maggio 1907, come imbarcato su Regie navi in armamento.