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REGIO DECRETO 28 dicembre 1911, n. 1445

Col quale vengono approvati gli elenchi dei decreti per affari di competenza del Ministero degli esteri da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale. (011U1445)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-2-1912 al: 23-11-1935
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 del regolamento per la inserzione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti nella raccolta ufficiale approvato con R. decreto 28 novembre 1909, n. 818;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Saranno pubblicati nella raccolta ufficiale per sunto o per estratto i decreti riguardanti:

1° l'istituzione o soppressione di RR. uffici diplomatici e consolari all'estero;

2° l'istituzione o soppressione delle RR. scuole all'estero;

3° le modificazioni degli assegni locali dei RR. uffici predetti;

4° la composizione o modificazione dei Consigli coloniale e della emigrazione;

5° i prestiti contratti dalle amministrazioni coloniali;

6° le alienazioni di fabbricati o terreni di proprietà demaniali;

7° le concessioni od affitti temporanei o perpetui a titolo oneroso o gratuito, per la messa in valore delle terre demaniali nelle colonie;

8° la durata dei corsi ed i programmi delle Regie scuole medie o professionali all'estero, ovvero che modificano per tali scuole i programmi delle scuole di pari grado del Regno;

9° l'indennità di residenza agli insegnanti da adibirsi a Regie scuole all'estero di nuova istituzione e le eventuali modificazioni;
10° le erezioni di enti morali e l'approvazione dei relativi statuti.