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REGIO DECRETO 28 dicembre 1911, n. 1445

Col quale vengono approvati gli elenchi dei decreti per affari di competenza del Ministero degli esteri da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale. (011U1445)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-2-1912
al: 23-11-1935
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'art.  11  del  regolamento  per   la   inserzione   e   la
pubblicazione delle leggi e  dei  decreti  nella  raccolta  ufficiale
approvato con R. decreto 28 novembre 1909, n. 818; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Saranno  pubblicati  nella  raccolta  ufficiale  per  sunto  o  per
estratto i decreti riguardanti: 
 
    1° l'istituzione o  soppressione  di  RR.  uffici  diplomatici  e
consolari all'estero; 
 
    2° l'istituzione o soppressione delle RR. scuole all'estero; 
 
    3° le modificazioni degli assegni locali dei RR. uffici predetti; 
 
    4° la composizione o modificazione dei Consigli coloniale e della
emigrazione; 
 
    5° i prestiti contratti dalle amministrazioni coloniali; 
 
    6°  le  alienazioni  di  fabbricati  o  terreni   di   proprieta'
demaniali; 
 
    7° le concessioni od  affitti  temporanei  o  perpetui  a  titolo
oneroso o gratuito, per la messa  in  valore  delle  terre  demaniali
nelle colonie; 
 
    8° la durata dei corsi ed i programmi delle Regie scuole medie  o
professionali all'estero, ovvero che modificano  per  tali  scuole  i
programmi delle scuole di pari grado del Regno; 
 
    9° l'indennita' di residenza agli insegnanti da adibirsi a  Regie
scuole all'estero di nuova istituzione e le eventuali modificazioni; 
 
    10° le erezioni di enti  morali  e  l'approvazione  dei  relativi
statuti.