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REGIO DECRETO 28 dicembre 1911, n. 1438

Col quale vengono modificati gli articoli 134 e 135 del regolamento per l'avanzamento nei corpi militari della R. marina durante lo stato di guerra. (011U1438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 marzo 1898 sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina e successive varianti;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo per la spedizione oltremare e delle occorrenti forze navali;
Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112, che dichiara sul piede di guerra il personale della R. marina destinato a compiere operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e Cirenaica;
Considerato la necessità di regolare con nuove norme le promozioni straordinarie per merito di guerra e quelle ordinarie durante lo stato di guerra per taluni gradi di ufficiali appartenenti o non alle forze combattenti;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Gli articoli 134 e 135 del regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Art. 134. - Le promozioni straordinarie per merito di guerra, accertato e segnalato ai termini dell'art. 39 della legge 6 marzo 1898, n. 59, hanno luogo su proposta del ministro della marina ed in seguito a parere favorevole di una commissione che, per gli ufficiali dello stato maggiore generale o del corpo R. equipaggi è composta dei tre ufficiali ammiragli che occupano presso il ministero della marina le cariche di capo di stato maggiore, presidente del Consiglio superiore di marina e segretario generale. Questi sarà sostituito dall'ufficiale generale più elevato in grado di ciascun corpo, allorquando trattisi di proposte relative ad ufficiali degli altri corpi militari della R. marina.

Le anzidette promozioni potranno effettuarsi in eccedenza ai ruoli organici diminuendo temporaneamente un egual numero di posti nei ruoli corrispondenti ai gradi degli ufficiali promossi; però non si darà corso ad altre promozioni ordinarie ai gradi in cui risultino eccedenze, sino a quando queste non siano eliminate per effetto di vacanze successive.

Art. 135. - Durante il tempo di guerra, per l'avanzamento ai gradi per i quali è prescritta una prova di esame, di esperimento o di concorso, e sia che gli ufficiali appartengano o non alle forze combattenti, può essere sostituito il criterio della scelta, ferme restando le disposizioni circa il numero degli ufficiali che debbano essere scrutinati e le altre contenute nella legge del 2 luglio 1911, n. 633.

In questo caso le commissioni di avanzamento procedono allo accertamento della idoneità ed alla designazione per la scelta, secondo le norme stabilite dall'art. 15, prendendo in esame soltanto gli specchi caratteristici e le pratiche personali degli ufficiali.

Per la validità dei deliberati della Commissione suprema di avanzamento e per tutte le promozioni devolute al suo esame basta che essa sia composta da almeno cinque votanti.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 29 settembre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.