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REGIO DECRETO 28 dicembre 1911, n. 1438

Col quale vengono modificati gli articoli 134 e 135 del regolamento per l'avanzamento nei corpi militari della R. marina durante lo stato di guerra. (011U1438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 marzo 1898  sull'avanzamento  nei  corpi  militari
della R. marina e successive varianti; 
 
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  legge  suddetta,
approvato con R. decreto  4  settembre  1898,  n.  444  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 24 settembre  1911,  n.  1023,  che  indice  la
mobilitazione di  un  corpo  per  la  spedizione  oltremare  e  delle
occorrenti forze navali; 
 
  Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1112, che dichiara sul piede
di  guerra  il  personale  della  R.  marina  destinato  a   compiere
operazioni attinenti alla occupazione della Tripolitania e Cirenaica; 
 
  Considerato la necessita' di regolare con nuove norme le promozioni
straordinarie per merito di guerra  e  quelle  ordinarie  durante  lo
stato di guerra per taluni gradi di ufficiali appartenenti o non alle
forze combattenti; 
 
  Udito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Gli articoli 134 e 135 del regolamento per l'avanzamento dei  corpi
militari della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre  1898,
n. 444, sono sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 134. - Le  promozioni  straordinarie  per  merito  di  guerra,
accertato e segnalato ai termini dell'art. 39  della  legge  6  marzo
1898, n. 59, hanno luogo su proposta del ministro della marina ed  in
seguito a parere favorevole di una commissione che, per gli ufficiali
dello stato maggiore generale o del corpo R.  equipaggi  e'  composta
dei tre ufficiali ammiragli che occupano presso  il  ministero  della
marina le cariche di capo di stato maggiore, presidente del Consiglio
superiore di marina e segretario generale.  Questi  sara'  sostituito
dall'ufficiale generale piu'  elevato  in  grado  di  ciascun  corpo,
allorquando trattisi di proposte relative ad  ufficiali  degli  altri
corpi militari della R. marina. 
 
  Le anzidette promozioni potranno effettuarsi in eccedenza ai  ruoli
organici diminuendo temporaneamente un  egual  numero  di  posti  nei
ruoli corrispondenti ai gradi degli ufficiali promossi; pero' non  si
dara' corso ad altre promozioni ordinarie ai gradi in  cui  risultino
eccedenze, sino a quando queste non siano eliminate  per  effetto  di
vacanze successive. 
 
  Art. 135. - Durante il tempo di guerra, per l'avanzamento ai  gradi
per i quali e' prescritta una prova di esame,  di  esperimento  o  di
concorso, e sia che gli  ufficiali  appartengano  o  non  alle  forze
combattenti, puo' essere sostituito il criterio della  scelta,  ferme
restando le disposizioni circa il numero degli ufficiali che  debbano
essere scrutinati e le altre contenute nella legge del 2 luglio 1911,
n. 633. 
 
  In  questo  caso  le  commissioni  di  avanzamento  procedono  allo
accertamento della idoneita' ed  alla  designazione  per  la  scelta,
secondo le norme stabilite dall'art. 15, prendendo in esame  soltanto
gli specchi caratteristici e le pratiche personali degli ufficiali. 
 
  Per la  validita'  dei  deliberati  della  Commissione  suprema  di
avanzamento e per tutte le promozioni devolute al suo esame basta che
essa sia composta da almeno cinque votanti. 
 
  Le  disposizioni  del  presente  decreto  avranno  effetto  dal  29
settembre 1911. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Giolitti - Leonardi-Cattolica. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.