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LEGGE 2 luglio 1911, n. 725

Che apporta modificazioni alla legge relativa al Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (011U0725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-8-1911 al: 22-10-1920
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 7 luglio 1901, n. 306, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

a) il patrimonio della fondazione;

b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

c) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;

d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;

e) il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito per ciascuno, in annue lire sei, a principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;

f) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

Art. 4.

Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio di ogni anno compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti tenuti al contributo obbligatorio, e detto ruolo sarà reso esecutorio dal prefetto.

Alle Amministrazioni interessate sarà trasmesso un estratto di detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse dovranno versare la intera somma alla sezione di R. tesoreria nel mese di giugno.

Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza.

Le autorità competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni e delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno versare, con diritto di rivalsa sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione di R. tesoreria una volta l'anno nel mese di giugno.

Le somme riscosse dovranno dalle competenti sezioni di tesoreria essere versate senza ritardo al collegio convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia.

Art. 5.

Ove l'Amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta al collegio convitto, l'intendente di finanza, con apposito decreto, farà obbligo all'esattore o al ricevitore provinciale di versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella sezione di R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente.

Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza del comune o della provincia, l'esattore o il ricevitore fossero costretti ad anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno diritto di percepire su di essa, a carico dell'ente pel quale l'avranno anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti. A tale anticipazione non saranno però tenuti l'esattore o il ricevitore che non abbiano modo di rivalersi entro l'anno solare delle somme anticipate.

Quando l'esattore o il ricevitore provinciale ritardassero il versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente capoverso) si applicheranno le disposizioni degli articoli 81 e 84 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori andranno a beneficio del Collegio convitto.

Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi.

Art. 6.

I contributi a carico dei sanitari degli Istituti di beneficenza saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l'Amministrazione, nel termine di cui nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti.

Ai comuni è fatto salvo il diritto di rivalsa su gli Istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza.

Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, si provvederà con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sarà compilato per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.