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LEGGE 2 luglio 1911, n. 725

Che apporta modificazioni alla legge relativa al Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (011U0725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-8-1911
al: 22-10-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 7 luglio 1901, n.  306,  sono
sostituiti i seguenti: 
 
                               Art. 2. 
 
  Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione
degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno: 
 
      a) il patrimonio della fondazione; 
 
      b) i lasciti,  le  donazioni  e  in  generale  qualunque  altro
provento straordinario che l'Istituto possa ricevere; 
 
      c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione
col residuo  delle  entrate  ordinarie,  che  sara'  in  fine  d'anno
capitalizzato; 
 
      d)  le  elargizioni  degli  ordini   dei   medici,   di   altre
Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale; 
 
      e) il contributo obbligatorio di tutti  i  medici,  veterinari,
farmacisti  esercenti  nel  Regno,   agli   stipendi   di   pubbliche
amministrazioni,  stabilito  per  ciascuno,  in  annue  lire  sei,  a
principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei  modi  stabiliti  negli
articoli seguenti; 
 
      f)  il  contributo  volontario  di  tutti  gli  altri  sanitari
liberamente esercenti,  nella  misura  e  con  le  norme  di  cui  al
precedente comma. 
 
                               Art. 4. 
 
  Gli uffici sanitari provinciali nel mese di gennaio  di  ogni  anno
compileranno il ruolo dei medici, chirurghi, veterinari e  farmacisti
tenuti  al  contributo  obbligatorio,  e  detto  ruolo   sara'   reso
esecutorio dal prefetto. 
 
  Alle Amministrazioni interessate sara'  trasmesso  un  estratto  di
detto ruolo col nome dei sanitari ai loro stipendi, ed esse  dovranno
versare la intera somma alla sezione di  R.  tesoreria  nel  mese  di
giugno. 
 
  Alle dette Amministrazioni e' fatto salvo  il  diritto  di  rivalsa
sugli stipendi dei sanitari posti alla loro dipendenza. 
 
  Le autorita' competenti nell'approvazione dei bilanci dei comuni  e
delle provincie cureranno che sieno in essi iscritti gli stanziamenti
corrispondenti ai ruoli, e i comuni, le provincie e lo Stato dovranno
versare, con diritto di rivalsa sugli  stipendi  dei  sanitari  posti
alla loro dipendenza, le intere somme alla sezione  di  R.  tesoreria
una volta l'anno nel mese di giugno. 
 
  Le somme riscosse dovranno dalle competenti  sezioni  di  tesoreria
essere versate senza ritardo al collegio  convitto,  mediante  vaglia
del tesoro sulla sezione della R. tesoreria di Perugia. 
 
                               Art. 5. 
 
  Ove l'Amministrazione  del  comune  o  della  provincia  non  abbia
eseguito entro il mese di  giugno  il  pagamento  della  somma  annua
dovuta al collegio convitto, l'intendente di  finanza,  con  apposito
decreto, fara' obbligo all'esattore o al  ricevitore  provinciale  di
versarne l'ammontare entro il termine di giorni 15 nella  sezione  di
R. tesoreria, ai termini dell'articolo precedente. 
 
  Nei casi in cui, per mancanza di fondi di spettanza  del  comune  o
della provincia, l'esattore o  il  ricevitore  fossero  costretti  ad
anticipare del proprio l'importo di tale somma, essi avranno  diritto
di percepire su di essa,  a  carico  dell'ente  pel  quale  l'avranno
anticipata, l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.  A
tale  anticipazione  non  saranno  pero'  tenuti  l'esattore   o   il
ricevitore che non abbiano modo  di  rivalersi  entro  l'anno  solare
delle somme anticipate. 
 
  Quando l'esattore  o  il  ricevitore  provinciale  ritardassero  il
versamento (eccettuato il caso contemplato nel precedente  capoverso)
si applicheranno le disposizioni degli articoli 81  e  84  del  testo
unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n.  281  e  si  potra'
procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza  di
finanza. 
 
  Le multe a carico  degli  esattori  o  dei  ricevitori  andranno  a
beneficio del Collegio convitto. 
 
  Durante l'anno potranno essere compilati ruoli suppletivi. 
 
                               Art. 6. 
 
  I contributi a carico dei sanitari degli  Istituti  di  beneficenza
saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha
sede l'Amministrazione, nel termine di cui nei  precedenti  articoli,
tenuti  fermi  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  esattori
comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti. 
 
  Ai comuni e' fatto salvo il diritto di rivalsa su gli  Istituti  di
beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al
comune mediante  ritenuta  sugli  stipendi  dei  sanitari  alla  loro
dipendenza. 
 
  Alla riscossione del contributo volontario e di  quello  dovuto  da
sanitari   dipendenti   da   Amministrazioni   diverse   da    quelle
sopraindicate, si provvedera' con norme speciali, le  quali  verranno
stabilite nel regolamento che sara' compilato per la esecuzione della
presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 luglio 1911. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.