stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 novembre 1910, n. 956

Che approva l'annesso atto addizionale alla Convenzione per la costruzione ed esercizio di tronchi della ferrovia Aulla-Lucca. (010U0956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-5-1911 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 654, col quale venne approvata e resa esecutoria la Convenzione, stipulata il 15 stesso mese ed anno col comm. Saverio Parisi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della ferrovia Aulla-Lucca;

Vista l'istanza 9 gennaio 1909 con cui il concessionario domandò l'autorizzazione all'anticipata apertura all'esercizio del tratto Bagni di Lucca-Ponte di Campia, facente parte del tronco Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, nonché la corrispondenza della relativa quota proporzionale di sussidio chilometrico, dall'apertura del tratto stesso;

Vista l'altra istanza 4 marzo 1910, con cui il concessionario domandò che la sovvenzione governativa venisse ripartita, attribuendo per ciascun tronco la quota afferente alla costruzione e quella a garanzia dell'esercizio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 444;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione suppletiva stipulata il 3 ottobre 1910 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il comm. Saverio Parisi, a parziale modificazione dell'originario atto di concessione 15 dicembre 1905, per l'anticipata apertura all'esercizio, anche agli effetti della decorrenza della sovvenzione chilometrica, del tratto Bagni di Lucca-Ponte di Campia, e per la ripartizione della sovvenzione stessa nella parte da attribuirsi alla costruzione e in quella da riservarsi a garanzia dell'esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Tedesco - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Fani.