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REGIO DECRETO 8 dicembre 1910, n. 929

Che autorizza la R. zecca a provvedere alla coniazione di nuovi spezzati d'argento per nove milioni di lire. (010U0929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-2-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunità di provvedere a una ulteriore emissione di monete divisionali d'argento, per far fronte ai bisogni della circolazione;
Veduta la Convenzione monetaria stipulata dall'Italia colla Francia, col Belgio, colla Svizzera e colla Grecia, il 4 novembre 1908, ed approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, colla quale fu all'Italia assegnato un contingente di L. 540,800,000 in monete divisionarie di argento colla facoltà di utilizzare, per le nuove coniazioni, verghe d'argento fino ad un terzo delle coniazioni annuali ed al limite di L. 12 per abitante, ed al di là di questi limiti con obbligo di procedere alla corrispondente demonetazione di scudi d'argento di conio nazionale;
Visto il R. decreto 2 settembre 1909, n. 684, che stabiliva il reparto per tagli delle monete divisionarie di argento;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La R. Zecca ai termini dell'art. 1 della Convenzione monetaria addizionale 4 novembre 1908, approvata colla legge 10 giugno 1909, n. 358, è autorizzata a provvedere alla coniazione di nuovi spezzati d'argento per un valore nominale di L. 9 milioni, di cui 3 milioni in pezzi da 2 lire e 6 milioni in pezzi da una lira.